Vino biologico
Inizialmente classificato come “Vino prodotto con uve da agricoltura biologica”, con il Regolamento UE 203/2012 si vanno a definire le pratiche e il processo di vinificazione dei vini biologici. Per ottenere questa certificazione espressa in etichetta dal logo biologico dell’UE, 12 stelle bianche su sfondo verde chiaro disposte a formare la sagoma di una foglia, non solo le uve devono provenire da agricoltura certificata biologica, ossia prodotta senza l’utilizzo di pesticidi, erbicidi, anticrittogamici, fertilizzanti chimici e OGM, ma anche le pratiche enologiche devono essere autorizzate. Utilizzo di lieviti non OGM, anche se vengono raccomandati quelli certificati Bio e la fermentazione spontanea, i coadiuvanti di processo devono essere di origine naturale: vegetale, animale o microbiologica. Si pone il divieto di utilizzo di tecniche quali concentrazione parziale a freddo, eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici, il trattamento per elettrodialisi e quello con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino e la dealcolizzazione parziale del vino e infine la restrizione sul tenore massimo di solfiti, 100 milligrammi per litro nei vini rossi e 150 nei bianchi e rosati, 50 mg/l meno del limite di legge dei vini convenzionali.